Art. 6.
(Misure per facilitare l'accesso al credito della piccola editoria indipendente).

      1. È istituito, presso la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di garanzia e per le agevolazioni al credito delle piccole case editrici indipendenti, con le seguenti finalità:

          a) concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti di durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria a favore di piccole case editrici librarie e multimediali indipendenti;

          b) fornitura di garanzie fidejussorie sui finanziamenti di cui alla lettera a).

      2. I contributi in conto interessi e le garanzie fidejussorie di cui al comma 1 sono concessi a favore di progetti presentati da piccole case editrici librarie o multimediali indipendenti caratterizzati da originalità e innovatività editoriali e da sostenibilità economica nel medio periodo. I progetti devono contenere una chiara descrizione degli obiettivi di breve e medio periodo al fine di facilitare la loro valutazione e il loro monitoraggio nel tempo.
      3. Il finanziamento ammesso ad agevolazione ai sensi dei commi 1 e 2, che non può in ogni caso eccedere i 100.000 euro per impresa, riguarda le spese strettamente

 

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connesse alla realizzazione del progetto editoriale, con particolare riferimento a:

          a) acquisto di diritti patrimoniali d'autore su qualsiasi tipologia di opera, ivi compreso l'acquisto dei diritti di sfruttamento di cataloghi editoriali esistenti da integrare nei piani editoriali dell'impresa;

          b) direzione, progettazione e curatela editoriale delle opere facenti parte del piano editoriale presentato;

          c) traduzione, localizzazione e adattamento di contenuti sia verso l'italiano sia dall'italiano verso altre lingue e culture;

          d) digitalizzazione di contenuti e di informazioni;

          e) acquisizione di servizi editoriali.

      4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alla modalità di presentazione delle domande, ai criteri di valutazione delle stesse e alle tipologie di costi ammessi.